1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e della Società generale d'informatica Spa (SOGEI), attribuisce ad ogni nuovo nato, a decorrere dal 1o gennaio 2007, una casella di posta elettronica certificata (PEC) tramite la quale le pubbliche amministrazioni inviano le comunicazioni amministrative riguardanti gli eventi della vita del nuovo cittadino.
2. L'account di PEC ha il seguente formato: «codice fiscale\@amministrazio ne.it».
3. L'attribuzione dell'account di PEC non comporta alcun onere a carico delle famiglie dei nuovi nati.
4. Ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il titolare della casella di PEC può chiedere alle pubbliche amministrazioni che le comunicazioni a lui indirizzate siano inviate in modo esclusivo mediante PEC.
1. Il CNIPA stabilisce, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri tecnici e formali per l'attribuzione della casella di PEC a ogni nuovo nato in base alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la
1. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante utilizzo delle minori spese postali conseguenti all'uso della posta elettronica.